Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 5369 del 11/03/2006 (Rv. 589680 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari - Opposizione - Accoglimento - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del Ministero delle politiche agricole e forestali - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi agroalimentari, poiché i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi agiscono, nell'emettere le sanzioni, non in base ad un potere funzionale attribuito loro "ex lege", ma in base ad un potere delegato, il Ministero delle politiche agricole e forestali, ente delegante, è legittimato ad agire direttamente in giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, o a resistervi, con la conseguenza che, ove il ricorso sia stato notificato presso l'Ufficio periferico, la notificazione (nulla e non inesistente) deve essere rinnovata nei confronti del suddetto Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)