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Sez. U, Sentenza n. 291 del 05/02/1971 (Rv. 349771 - 01)

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NATO - FATTI COLPOSI DEI DIPENDENTI MILITARI O CIVILI - RESPONSABILITA DELLO STATO DI SOGGIORNO - CONDIZIONI - ATTIVITA DI SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349771-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NATO - FATTI COLPOSI DEI DIPENDENTI MILITARI O CIVILI - RESPONSABILITA DELLO STATO DI SOGGIORNO - CONDIZIONI - ATTIVITA DI SERVIZIO.*

Per effetto della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con l 30 novembre 1955, n 1335, la responsabilita dello stato di soggiorno per danni a terzi puo sorgere solo per i fatti colposi dei militari delle forze armate della NATO o degli elementi civili delle stesse, commessi nell'esecuzione di un servizio, mentre deve essere senz'altro esclusa per i fatti dannosi commessi al di fuori dell'esecuzione di un servizio.*

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/06/1951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)