Sez. 5, Sentenza n. 5010 del 12/02/1974 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 127561 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO -MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CIRCOSTANZE COMUNI - PAGAMENTO SUCCESSIVAMENTE AL PROTESTO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO -MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CIRCOSTANZE COMUNI - PAGAMENTO SUCCESSIVAMENTE AL PROTESTO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA.*
Il pagamento dell'importo dell'assegno successivamente al protesto non ha alcuna Rilevanza ai fini della circostanza della gravita del caso, trattandosi di fatto estraneo alla fattispecie criminosa. Sussistendo le condizioni di legge, tale Forma di risarcimento potra integrare l'attenuante di cui all'art 62, n 6 cod pen. (V 117131, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)