Sez. 4, Sentenza n. 2291 del 21/10/2025 Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289265-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE | Placca antitaccheggio - Rimozione - Configurabilità della circostanza - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione.
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)