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Sez. 4 - , Sentenza n. 10783 del 14/01/2020 Ud. (dep. 30/03/2020) Rv. 278652 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE | Sfilamento dei dispositivi rivolti ad impedire la sottrazione di merci - Assenza di danneggiamento e riutilizzabilitĂ  del dispositivo - Violenza sulle cose - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278652-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE

In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)