Sez. 4 - , Sentenza n. 10783 del 14/01/2020 Ud. (dep. 30/03/2020) Rv. 278652 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE | Sfilamento dei dispositivi rivolti ad impedire la sottrazione di merci - Assenza di danneggiamento e riutilizzabilitĂ del dispositivo - Violenza sulle cose - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE
In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)