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Sez. 1, Ordinanza n. 824 del 19/01/2010 (Rv. 611468 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Mancata impugnazione - Espulsione - Opposizione - Ammissibilità - Condizioni - Deduzione di ragioni sopravvenute - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611468-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione avverso il diniego di riconoscimento della condizione di rifugiato da parte della Commissione territoriale, comporta che, in sede di opposizione all'espulsione amministrativa, possono essere addotti esclusivamente fatti persecutori nuovi o non esaminati nella precedente fase che siano specificamente fatti valere come sopravvenute ragioni di divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'opposizione al decreto di espulsione, ritenendo inammissibile la deduzione del ricorrente, che aveva fatto valere una sentenza penale, intervenuta successivamente al diniego dello "status" di rifugiato, di assoluzione del reato di illegale permanenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)