Sez. 1, Ordinanza n. 7572 del 27/03/2009 (Rv. 607701 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Mancata impugnazione - Espulsione - Opposizione - Deduzione delle stesse ragioni di persecuzione - Inammissibilità - Deduzione di ragioni sopravvenute e diverse - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione avverso il diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato da parte della Commissione Centrale (competente "ratione temporis") comporta che, in sede di opposizione al conseguente provvedimento di espulsione, possono essere dedotti esclusivamente fatti persecutori nuovi e diversi, non esaminati nella fase di riconoscimento del diritto allo "status" od alla protezione umanitaria, che siano specificamente fatti valere come sopravvenute ragioni di divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)