Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 19/02/1997 (Rv. 502558 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO | Registro dei praticanti - Iscrizione - Presupposto - Pratica presso periodico nazionale o un quotidiano o agenzia stampa a diffusione nazionale, o presso un servizio giornalistico radio televisivo - Numero minimo di redattori ordinari - Giornalisti che collaborano con carattere di continuità, senza vincolo di subordinazione - Computabilità.
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La norma di cui all'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 - la quale pone come condizione per l'iscrizione nel registro dei praticanti, di cui al precedente art. 33, che la pratica possa essere svolta (oltre che presso un quotidiano o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, anche) presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari - comporta (secondo un'interpretazione necessariamente estensiva, perché adeguatrice al canone costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., oltre che al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.) che, al fine del computo del numero minimo di giornalisti professionisti <<redattori ordinari>>, sono computabili anche quei professionisti i quali, sebbene non prestatori di lavoro subordinato nel periodico, abbiano tuttavia instaurato con l'impresa giornalistica un rapporto di collaborazione consistente in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, atteso che ciò che rileva, al fine dell'utile svolgimento della pratica giornalistica, non è tanto la qualifica formale di chi impartisce l'addestramento, quanto l'esperienza dell'attività redazionale effettivamente acquisita. 1
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)