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Sez. 1, Sentenza n. 1776 del 06/03/1996 (Rv. 496160 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO | Iscrizione nel registro dei praticanti - Condizioni - Concreto inserimento in una redazione - Necessità - Configurazione di detto inserimento.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496160-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO

La norma di cui all'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 - la quale pone come condizione per l'iscrizione nel registro dei praticanti, di cui al precedente art. 33, che la pratica sia svolta presso un quotidiano o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari - non esige necessariamente la presenza continua del praticante nei locali della redazione, bensì, il suo concreto e coordinato inserimento in una struttura giornalistica avente le dimensioni prescritte dalla norma stessa. Pertanto, il giudice di merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata, può ritenere utile la pratica giornalistica, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, se, per le modalità ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione con cui viene esercitata, risulti ragionevolmente integrata la nozione di inserimento nella redazione (nella specie, era stata negata l'iscrizione nel registro dei praticanti all'addetto all'ufficio di corrispondenza di Palermo della Gazzetta del Sud di Messina, sul presupposto che, essendo impegnato presso quell'ufficio un solo giornalista professionista, mancava il corpo redazionale minimo previsto dalla legge. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato il diritto di iscrizione al menzionato addetto, limitando la propria indagine ai rapporti tra lui ed il corrispondente di Palermo, anziché a quelli da lui direttamente tenuti con la redazione di Messina).

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)