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Sez. U, Sentenza n. 535 del 21/01/1991 (Rv. 470584 - 01)

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Sentenza | Giudicato formato nel giudizio tra un debitore ed il creditore - Opponibilità da parte di altro debitore - Interesse - Attualità - Richiesta di adempimento - Conseguenze in tema di imposta di registro.
Stato
decisa il 1991-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470584-01

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Sentenza

L'interesse di uno dei debitori in solido ad opporre al creditore il giudicato a lui sfavorevole formatosi nel rapporto con altro debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., diviene attuale solo se e quando il creditore medesimo reclami l'adempimento. Pertanto, con riguardo all'obbligazione solidale del venditore e del compratore in tema d'imposta di registro, si deve negare l'invocabilità della citata norma, da parte di uno di detti condebitori, nell'ambito del procedimento d'impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, perché il suddetto interesse postula che nei suoi confronti sia stato emesso avviso di liquidazione od ingiunzione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)