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Sez. 5, Sentenza n. 5595 del 09/04/2003 (Rv. 562045 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Giudicato formato nel giudizio relativo al rapporto con uno dei debitori in solido - Opponibilità da parte di altro condebitore - Condizioni - Interesse - Attualità - Fattispecie in tema di imposta di successione.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562045-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA

L'interesse di uno dei debitori in solido ad opporre al creditore il giudicato a lui sfavorevole formatosi nel rapporto con altro debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., diviene attuale solo se e quando il creditore medesimo reclami l'adempimento. Pertanto, con riguardo all'obbligazione tributaria solidale dei coeredi in tema di imposta di successione, si deve negare l'invocabilità della citata norma, da parte di uno di detti condebitori, nell'ambito del procedimento d'impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, perché il suddetto interesse postula che nei suoi confronti sia stato emesso avviso di liquidazione od ingiunzione di pagamento.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)