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Sez. U, Sentenza n. 2717 del 26/04/1985 (Rv. 440497 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - ANNULLAMENTO O MODIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - POTERE DEL PRETORE - CONSEGUENZE - UNICA SANZIONE INFLITTA PER UNA PLURALITÀ DI FATTI - ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE SOLO PER ALCUNI DI QUESTI - PRONUNCIA DIRETTA SULL'AMMONTARE DELLA SANZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440497-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - ANNULLAMENTO O MODIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - POTERE DEL PRETORE - CONSEGUENZE - UNICA SANZIONE INFLITTA PER UNA PLURALITÀ DI FATTI - ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE SOLO PER ALCUNI DI QUESTI - PRONUNCIA DIRETTA SULL'AMMONTARE DELLA SANZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Il potere del pretore, in Sede di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, di annullare in tutto od in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione medesima (art. 23 undicesimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, applicabile, a norma dell'art. 40, anche nei procedimenti pendenti con riguardo ad infrazioni commesse anteriormente), comporta che il predetto giudice, qualora, in ordine ad un'unica sanzione globalmente inflitta per una pluralità di fatti, ritenga sussistente l'infrazione amministrativa solo per alcuni di tali fatti, deve direttamente pronunciare sull'ammontare della sanzione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli Atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni in proposito.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)