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Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 28/03/1987 (Rv. 452134 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICABILITÀ ALLE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*
Stato
decisa il 1987-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452134-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICABILITÀ ALLE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*

Poiché a norma dell'art. 40 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la nuova disciplina introdotta dal capo i della legge stessa trova applicazione nei procedimenti pendenti relativi a violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, senza distinzione tra infrazioni depenalizzate con la legge stessa o con altra legge o aventi sin dall'origine natura amministrativa, è applicabile ai procedimenti pendenti anche la norma di cui all'art. 8 della legge predetta, che, regolando l'ipotesi di più violazioni di Disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si riferisce non solo al caso di violazione di diverse Disposizioni compiute con una sola Azione od omissione, ma anche a quello di più violazioni della stessa disposizione attraverso una pluralità di azioni od omissioni. (V 2717/85, mass n 440497).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)