Sez. 2, Sentenza n. 4498 del 15/05/1996 (Rv. 497606 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Risoluzione per inadempimento o per altra causa - Reintegra delle posizioni giuridiche anteriori al contratto - Materiale impossibilità - Pregiudizio all'esperibilità dell'azione di risoluzione - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
La materiale impossibilità (nella specie: per "interitus rei") di specifica reintegrazione delle posizioni giuridiche anteriori al contratto, di per sè sola non pregiudica l'esperibilità ed il favorevole esito dell'azione di risoluzione per inadempimento o per altra causa, potendo essa comportare soltanto che la reintegrazione patrimoniale avvenga per equivalente pecuniario, secondo il principio "pretium succedit in locum rei".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)