Sez. 2, Sentenza n. 10256 del 20/10/1997 (Rv. 509019 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Reintegrazione delle situazioni giuridiche antecedenti al contratto - Impossibilità dovuta al perimento del bene - Conseguenze - Inammissibilità della pronuncia di risoluzione - Esclusione - Reintegrazione patrimoniale per equivalente - Obbligo di pronuncia da parte del giudice.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La naturale impossibilità della reintegrazione specifica delle posizioni giuridiche anteriori al contratto dovuta al perimento della "res" non è ostativa alla esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento, ma comporta esclusivamente l'obbligo, per il giudicante che dichiari la risoluzione contrattuale, di pronunciare sentenza di reintegrazione patrimoniale per equivalente pecuniario, in base al principio "pretium succedit in locum rei".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)