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Sez. 2, Sentenza n. 5956 del 10/11/1981 (Rv. 416735 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - CONDANNA AL RILASCIO DI UN FONDO - PRESENZA SUL FONDO DI UN TERZO DETENTORE - PERMANENZA SUL FONDO STESSO E PERSISTENTE UTILIZZAZIONE DI ESSO ANCHE DOPO L'ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PER L'ESECUZIONE DELLA PREDETTA CONDANNA AL RILASCIO - ATTO DI SPOGLIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416735-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - CONDANNA AL RILASCIO DI UN FONDO - PRESENZA SUL FONDO DI UN TERZO DETENTORE - PERMANENZA SUL FONDO STESSO E PERSISTENTE UTILIZZAZIONE DI ESSO ANCHE DOPO L'ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PER L'ESECUZIONE DELLA PREDETTA CONDANNA AL RILASCIO - ATTO DI SPOGLIO - CONFIGURABILITÀ.*

In Sede di esecuzione di sentenza di condanna al rilascio di un fondo, la quale è operante tanto contro il destinatario della relativa statuizione, quanto contro chi si trovi nella detenzione del bene, ancorché non abbia ricevuto notificazione del titolo, il trasferimento del possesso, in favore della parte istante, può avvenire in Forma simbolica, con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora preannunciati, e con l'intimazione all'occupante di riconoscere il nuovo possessore, mentre resta irrilevante, al fine del perfezionarsi del trasferimento stesso, il contenuto o l'eventuale omissione di provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione. Pertanto, dopo quell'accesso e quella intimazione, il comportamento dell'occupante del fondo, il quale continuando materialmente a disporne, e facendo uso dei mobili ivi esistenti, impedisca in tutto od in parte il godimento del bene da parte del nuovo possessore, integra l'elemento oggettivo di un atto di spoglio. (V 508/76, mass n 379166; (V 713/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)