Sez. 3, Sentenza n. 508 del 16/02/1976 (Rv. 379166 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO - CONDANNA AL RILASCIO DI UN IMMOBILE - ESECUZIONE - NEI CONFRONTI DI UN TERZO DETENTORE - LICEITA - NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - MEZZI DI TUTELA DEI DIRITTI DEL TERZO - FATTISPECIE (PROVVEDIMENTO DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI UN SUBCONCESSIONARIO DI UN FONDO).*
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO - CONDANNA AL RILASCIO DI UN IMMOBILE - ESECUZIONE - NEI CONFRONTI DI UN TERZO DETENTORE - LICEITA - NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - MEZZI DI TUTELA DEI DIRITTI DEL TERZO - FATTISPECIE (PROVVEDIMENTO DI SFRATTO NEI CONFRONTI DI UN SUBCONCESSIONARIO DI UN FONDO).*
L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile e operativo non soltanto nei confronti della parte cui la statuizione e rivolta, bensi anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui l'ordine viene coattivamente posto in esecuzione, e, a tali fini, non e necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precetto ne comunicargli l'avviso di rilascio. Il detentore puo, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento di sfratto proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art 404 cod proc civ, ovvero una autonoma Azione di accertamento. (nella specie, il provvedimento di sfratto emesso nei confronti dell'affittuario di un fondo e stato ritenuto operativo nei confronti di un terzo che assumeva di detenere l'immobile nella qualita di subconcessionario).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)