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Sez. L, Sentenza n. 1719 del 15/05/1976 (Rv. 380477 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N 75 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI INDENNITA DI ANZIANITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1976-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380477-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N 75 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI INDENNITA DI ANZIANITA - DECORRENZA.*

Qualora, nel corso del giudizio promosso dal lavoratore licenziato per giusta causa, al fine di ottenere il pagamento dell'indennita di anzianita, sia intervenuta la sentenza 27 giugno 1968 n 75 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalita dello art 2120 cod civ nella parte in cui escludeva il diritto alla detta indennita nel caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa, gli interessi spettanti all'attore sulle somme liquidate a titolo di indennita di anzianita decorrono dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e non gia dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza. (V 3402/71, mass n 354970; (V 2552/71, mass n 353615).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)