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Sez. 2, Sentenza n. 3402 del 24/11/1971 (Rv. 354970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120 COD CIV - CONSEGUENZE SULLA SPETTANZA DELL'INDENNITA - STATUIZIONE SULLA SPETTANZA DELL'INDENNITA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120 COD CIV - CONSEGUENZE SULLA SPETTANZA DELL'INDENNITA - STATUIZIONE SULLA SPETTANZA DELL'INDENNITA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*

Per effetto della dichiarazione (avvenuta con sentenza n 75 del 27 giugno 1968 della Corte costituzionale) di illegittimita costituzionale dell'art 2120 comma primo cod civ nella parte in cui, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, esclude il diritto all'indennita allorquando la cessazione derivi da dimissioni - detta norma deve intendersi ed applicarsi come attributiva al lavoratore del diritto all'indennita stessa in relazione alla cessazione del rapporto, a qualsiasi causa questa sia dovuta, e ne va fatta applicazione anche nel giudizio in cui la statuizione sulla indennita di anzianita non sia passata in giudicato al momento della decisione della Corte costituzionale. (V 2104'69, mass n 341389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)