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Sez. L, Sentenza n. 290 del 19/01/1990 (Rv. 464877 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - PREMIO SERVIZIO - CREDITO RELATIVO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - MORATORI - SPETTANZA - DECORRENZA RISPETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464877-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - PREMIO SERVIZIO - CREDITO RELATIVO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - MORATORI - SPETTANZA - DECORRENZA RISPETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987.*

Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'INADEL, per indennità premio di servizio, che ha carattere previdenziale, si sottrae alla disciplina dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., tanto con riguardo alla rivalutazione automatica, quanto con riguardo alla disciplina degli interessi, trattandosi di norma riferita ai crediti di lavoro, né produce interessi corrispettivi prima della emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità ed esigibilità), ma comporta l'Obbligo dell'amministrazione di pagare gli interessi moratori a partire dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta dell'assicurato in Sede amministrativa, ovvero, se questa non sia prescritta, dalla maturazione del credito, si verifica l'automatica Costituzione in mora, derivante dalla volontà del debitore di non adempiere. (nella specie, enunciando l'indicato principio, la S.C. ha precisato che restava irrilevante l'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440, essendo tale norma inapplicabile al rapporto in questione sia ratione temporis che ratione materiae). (Conf 2475/89, mass n 462844; (Conf 2261/88, mass n 458070; (Conf 1680/88, mass n 457702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)