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Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 17/02/1987 (Rv. 451074 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - STATUIZIONI ESTRANEE ALLA AMMISSIBILITÀ - DI COSA GIUDICATA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451074-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - STATUIZIONI ESTRANEE ALLA AMMISSIBILITÀ - DI COSA GIUDICATA - LIMITI.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, il procedimento di ammissibilità, in quanto diretto esclusivamente ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza di specifiche circostanze giustificative della domanda di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale, è ontologicamente distinto dal procedimento di merito, ancorché ad esso teleologicamente connesso. Pertanto, le statuizioni diverse dal suddetto accertamento, eventualmente contenute (implicitamente od esplicitamente) nel decreto dichiarativo dell'ammissibilità della Azione, possono acquistare autorità vincolante di giudicato solo nei limiti in cui attengano a presupposti necessari del giudizio di ammissibilità, con l'ulteriore conseguenza, che ove si riferiscano alla Competenza del giudice adito, e alla qualità di litisconsorte di un determinato soggetto nel procedimento camerale, lasciano libero il giudice del successivo procedimento di merito di accertare la propria Competenza con riferimento al momento della domanda di merito e negare l'esigenza d'integrare il contraddittorio nei confronti di quel soggetto, se non lo ritenga parte necessaria. (V 3078/83, mass n 427980; (V 3286/81, mass n 413863; (V 1967/77, mass n 385696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)