Sez. 1, Sentenza n. 3286 del 19/05/1981 (Rv. 413863 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO EX ART 274, COMMA SECONDO, COD CIV - NATURA - OMESSA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - CONFIGURABILITA - ESTENSIONE - QUESTIONI SULLA COMPETENZA - INDUZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO EX ART 274, COMMA SECONDO, COD CIV - NATURA - OMESSA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - CONFIGURABILITA - ESTENSIONE - QUESTIONI SULLA COMPETENZA - INDUZIONE.*
Nel procedimento previsto dall'art 274 cod civ per l'ammissibilita dell'Azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale - il quale S'inquadra nella giurisdizione contenziosa e non in quella volontaria - il provvedimento delibativo pronunciato dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo citato ha portata decisoria, sicche, in Mancanza d'impugnazione, e suscettibile di passare in giudicato non soltanto in ordine alle questioni attinenti all'attendibilita degli indizi posti a fondamento dell'Azione, ma anche in ordine all'affermazione della sussistenza del presupposto processuale della Competenza territoriale ad emetterlo, con l'ulteriore conseguenza, sotto quest'ultimo profilo, che il provvedimento stesso, ancorche abbia statuito sulla Competenza in via soltanto implicita, e impugnabile, a scelta degli interessati, con il reclamo alla Corte d'appello o con il regolamento (facoltativo) di Competenza. (V 1967/77, mass n 385696; (V 155/75, mass n 373332; (V 683/71, mass nn 350447 e 350445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)