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Sez. 3, Ordinanza n. 29298 del 13/11/2024 (Rv. 672571-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI | Regolamento di competenza - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672571-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI

In tema di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, ex art. 5, comma 5, del d.m. Giustizia n. 55 del 2014, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal comma 1 del medesimo art. 5, poiché il processo verte su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza.

Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)