Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011 (Rv. 619817 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 91 cod. proc. civ. novellato ai sensi della legge n. 69 del 2009 - Statuizione sulle spese di lite - Potere della Corte di cassazione - Conservazione - Declinatoria della competenza - Provvedimento del giudice del merito - Statuizione sulle potere - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La soppressione dell'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ. ("eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza") dovuta all'art. 45, comma decimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha determinato il venire meno del potere della Corte di cassazione di provvedere sulle spese del regolamento di competenza tanto se la decisione sia d'inammissibilità od improcedibilità, tanto se se abbia ad oggetto una statuizione sulla competenza o sulla sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Allo stesso modo la modifica normativa non ha inciso sull'analogo potere del giudice di merito di provvedere sulle spese di lite nel provvedimento con il quale abbia declinato la propria competenza, trattandosi di un'ordinanza (art. 279 cod. proc. civ.) che ha valore di sentenza in senso sostanziale, in quanto idonea a chiudere il processo davanti al giudice che l'ha emessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)