Sez. 2, Ordinanza n. 300 del 28/01/1966 Cc. (dep. 21/04/1966) Rv. 101179 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REVOCA - COMPETENZA ALL'EMANAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - IPOTESI VARIE - CARATTERE FUNZIONALE DELLA COMPETENZA - CASSAZIONE - RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REVOCA - COMPETENZA ALL'EMANAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - IPOTESI VARIE - CARATTERE FUNZIONALE DELLA COMPETENZA - CASSAZIONE - RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
La revoca della sospensione condizionale della pena puo essere pronunciata dallo stesso giudice che ha concesso il beneficio solo quando consegua all'accertato inadempimento degli obblighi cui questo era subordinato; quando invece la revoca si ricolleghi ad una successiva sentenza di condanna, competente ad emettere il relativo provvedimento, per il disposto dell'art 590 cod proc pen, e il giudice che pronuncia la nuova sentenza, o l'ultima sentenza di condanna. Tale Competenza ha carattere funzionale, e pertanto la sua inosservanza va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (applicazione: annullamento senza rinvio dell'ordinanza di revoca del beneficio emessa, in considerazione di una successiva condanna, dallo stesso giudice che aveva concesso la sospensione condizionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 590, Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)