Sez. 1, Ordinanza n. 13337 del 19/05/2025 (Rv. 674727-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Chiusura del fallimento - Attività successiva di esecuzione del concordato fallimentare omologato - Ammissibilità - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE - In genere. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - In genere.
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La chiusura del fallimento, dopo la definitività dell'omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non impedisce i successivi adempimenti relativi alla fase esecutiva del concordato, compreso il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, in ragione dell'ultrattività degli organi fallimentari, desumibile dall'art. 136 l. fall.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 130 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)