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Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 27/11/2012 (Rv. 624542 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Esecuzione - Controversia tra gli assuntori per il trasferimento, in favore di uno di essi, di beni dell'attivo del fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 legge fall. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624542-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato fallimentare, la sentenza di omologazione, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione ai sensi dell'art. 136 legge fall., determina la chiusura del fallimento e fa cessare la generale "vis attractiva" del tribunale fallimentare, dovendosi escludere che i compiti di sorveglianza attribuiti dall'art. 137 legge fall. al giudice delegato, al curatore ed al comitato dei creditori circa l'adempimento comportino la necessità del protrarsi, in ipotesi di successiva controversia (nella specie, tra gli assuntori, ed avente ad oggetto il trasferimento, in favore di uno di essi, di beni dell'attivo del fallimento) della competenza di quel tribunale e dell'applicazione delle norme del relativo rito, atteso che l'art. 24 legge fall. attribuisce a detto tribunale la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento in quanto originate dallo stato di dissesto o comunque influenzate dal fallimento, per svolgersi esse nella procedura fallimentare, così da assicurare l'unità della esecuzione e la "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)