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Sez. 1, Sentenza n. 3340 del 16/10/1969 (Rv. 343398 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - ESTENSIONE - CONCLUSIONE DI AFFARI CON I CLIENTI - CONFERIMENTO DEL MANDATO A TERZI DA PARTE DELLO AMMINISTRATORE UNICO DI UNA SOCIETA PER AZIONI - VALIDITA - FORMA TACITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343398-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - ESTENSIONE - CONCLUSIONE DI AFFARI CON I CLIENTI - CONFERIMENTO DEL MANDATO A TERZI DA PARTE DELLO AMMINISTRATORE UNICO DI UNA SOCIETA PER AZIONI - VALIDITA - FORMA TACITA - SUFFICIENZA.*

L'amministratore unico della societa per azioni, qualora nell'atto costitutivo o nella procura non siano posti limiti, ha il potere di compiere tutti gli Atti che tendono a realizzare l'oggetto sociale. Pertanto, egli ben puo dare mandato a terzi, anche se dipendenti dalla societa, di visitare periodicamente i clienti e di concludere con essi, in rappresentanza di lui, contratti di fornitura dei beni prodotti dalla societa, con facolta di concedere sconti sui prezzi di listino e, in genere, di trattare per il meglio, anche in deroga alle condizioni generali di vendita riportate nei moduli di ordinazione. Tale mandato puo essere anche tacito e non richiede particolari forme di pubblicita, le quali sono, peraltro stabilite a tutela della buona fede dei terzi contraenti e non contro di essi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2206, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)