Sez. T, Ordinanza n. 32657 del 16/12/2024 (Rv. 673281-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Illegittima sottoscrizione - Deduzione da parte del contribuente - Potere-dovere del giudice - Contenuto - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario, qualora il contribuente contesti, con il ricorso di primo grado, la carenza di legittimazione di colui che ha sottoscritto l'atto impositivo impugnato, per l'assenza di rituale delega di firma, ai fini dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice ha il potere-dovere di verificare se il contenuto della delega prodotta in giudizio dall'amministrazione finanziaria รจ idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni, non incorrendo, pertanto, in ultrapetizione il giudice d'appello che si pronunci, anche in caso di contumacia del contribuente appellato, sullo specifico contenuto della delega posta dall'Agenzia a base del gravame.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)