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Sez. 3, Sentenza n. 9264 del 19/04/2010 (Rv. 612500 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Conferimento di mandato "ad litem" al difensore - Conseguente configurabilità del suddetto obbligo a carico del professionista su richiesta del mandante - Esclusione per incompatibilità.
Stato
decisa il 2010-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612500-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO

L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, cod. civ. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 cod. proc. civ.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, cod. proc. civ., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713 com. 1, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)