Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 02/08/1973 (Rv. 365483 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - OBBLIGHI TIPICI INCOMBENTI SU OGNI MANDATARIO - ESTENSIBILITA AL DIFENSORE - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO ED OBBLIGO DI RENDICONTO - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - OBBLIGHI TIPICI INCOMBENTI SU OGNI MANDATARIO - ESTENSIBILITA AL DIFENSORE - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO ED OBBLIGO DI RENDICONTO - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il mandato, o procura alle liti, che investe della rappresentanza in giudizio il difensore, ha pur sempre, come suo presupposto, un rapporto interno relativo al conferimento dell'incarico, il quale e disciplinato dalle norme di diritto sostanziale circa il mandato, per cui non e dubbio che il difensore munito di procura 'ad lites' sia soggetto a quelle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario, in quanto, S'intende, non siano inconciliabili con la funzione di rappresentanza tipicamente tecnico-processuale demandata al difensore, specie quando a lui, per non essergli stato conferito l'esplicito potere previsto nell'art 84 cod proc civ, non spetti la disponibilita del diritto in contesa. Fra dette obbligazioni sono da annoverare certamente quelle imposte al mandatario dagli artt 1712 (comunicazione dell'eseguito mandato) e 1713 (Obbligo di rendiconto) cod civ, tenendo altresi presente che se la responsabilita del professionista soggiace agli stessi criteri che regolano la responsabilita del mandatario, essa deve essere peraltro valutata secondo il parametro della diligenza del buon padre di famiglia ed eventualmente alla luce dell'art 2236 cod civ, quando trattisi di prestazione che implica la soluzione di problemi di speciale difficolta. (V 3511/69, mass n 343663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1712, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)