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Sez. 3, Sentenza n. 737 del 17/01/2005 (Rv. 578744 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO | Deduzioni difensive sull'accertamento dei fatti successive alla prestazione del giuramento - Irrilevanza - Conseguenze - Intangibilità del giudicato - Dichiara falsità del giuramento - Effetti.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578744-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO DECISORIO

In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, cod.civ., sono indicative della volontà del legislatore di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che la domanda risarcitoria in forma specifica, respinta in quel giudizio e coperta dal giudicato per mancata impugnazione, non può essere ammessa nel giudizio di rinvio, ancorchè la falsità del giuramento sia successivamente dichiarata dal giudice penale, salva restando la possibilità di domande di risarcimento soltanto per equivalente e di pretese risarcitorie nei confronti della parte che ha giurato il falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)