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Sez. 2, Sentenza n. 631 del 22/01/1997 (Rv. 501939 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Giuramento decisorio - Deduzione difensive sull'accertamento dei fatti successive alla prestazione del giuramento - Irrilevanza - Conseguenze - Prescrizione presuntiva - Dichiarazioni del debitore valutabili come ammissione della non estinzione dell'obbligazione - Irrilevanza se posteriori alla prestazione del giuramento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501939-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, cod. civ., sono indicative della volontà del legislatore di impedire, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che, ove il convenuto abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato e l'attore abbia al medesimo deferito il giuramento decisorio sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, la prestazione di tale mezzo di prova condiziona la decisione, a nulla valendo, se successiva, l'eventuale asserzione della parte che possa essere valutata come ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione. (Nella specie, dopo che i convenuti avevano prestato il giuramento loro deferito, confermando di avere soddisfatto il creditore, il loro difensore nella comparsa conclusionale aveva rilevato che comunque l'attore non aveva provato il diritto azionato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 com. 1, Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)