Sez. 3, Sentenza n. 18644 del 12/09/2011 (Rv. 619361 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Diritto di riscatto - Esercizio dell'azione nei confronti dell'alienante al fine di accertare la violazione del diritto di prelazione - Conseguenze - Impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Interesse del venditore - Sussistenza - Domanda di danni proposta dal retrattato contro l'alienante - Litisconsorzio contro quest'ultimo - Carattere facoltativo - Fondamento - Simultaneità dei giudizi fra retraente e retrattato e fra retrattato ed alienante - Autonomia dei giudizi - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di riscatto agrario il retraente può promuovere il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, il proprio diritto di prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del detraente medesimo presuppone di necessità quello del diritto di prelazione. Ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante per avere il retrattato proposto nei suoi confronti pure domanda di risarcimento dei danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in cui i due giudizi (quello tra retraente e retrattato, da una parte, e tra retrattato e venditore, dall'altra), nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, sicché in tal caso le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattante non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 100, Cod. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 105, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)