Sez. 3, Sentenza n. 17433 del 31/07/2006 (Rv. 593958 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Effetti dell'azione di riscatto - Pronuncia di accoglimento - Natura di mero accertamento dell'intervenuto trasferimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Domanda di danni proposta dal retrattato contro l'alienante - Litisconsorzio contro quest'ultimo - Carattere facoltativo - Fondamento - Simultaneità dei giudizi fra retraente e retrattato e fra retrattato ed alienante - Autonomia dei giudizi - Conseguenze.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
La prelazione reale urbana, come quella agraria ex 8 legge n. 590 del 1965 (e diversamente invece da quella convenzionale a carattere meramente obbligatorio la cui violazione può dar luogo esclusivamente al risarcimento del danno), può essere fatta valere nei confronti dell'acquirente iniziale e di ogni successivo avente causa, l'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato avendo come effetto non già la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo -con contestuale formazione di un titolo di acquisto "ex nunc" a favore del retraente- né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, bensì la sostituzione con effetto "ex tunc", sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, di detto titolare al terzo nella medesima posizione che quest'ultimo aveva nel negozio concluso. Ne consegue che la pronuncia d accoglimento della domanda è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento, e l'alienante non ha interesse alla modifica soggettiva concernente la sostituzione del retraente, non essendo pertanto litisconsorte necessario nel relativo giudizio. Con l'ulteriore conseguenza che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante per avere il retrattato nei suoi confronti proposto pure domanda di risarcimento dei danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in cui i due giudizi (quello tra retraente e retrattato, da una parte, e tra retrattato e venditore, dall'altra), nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, sicché in tal caso le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattante non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)