Sez. 5, Sentenza n. 15808 del 12/07/2006 (Rv. 591503 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Locazione di immobile - Spese effettuate dal conduttore per lavori di ristrutturazione - Detraibilità - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Ai fini dell'applicazione dell'IVA, non è consentito al proprietario di un edificio decurtare i relativi canoni di locazione della parte trattenuta dal conduttore a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile, dato che tali lavori vanno a beneficio del proprietario medesimo, risolvendosi quindi in una forma diversa di corresponsione del canone.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)