diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 528 del 16/03/1970 Ud. (dep. 30/06/1970) Rv. 114777 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE -DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE -OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114777-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE -DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE -OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Ai fini del giudizio di comparazione previsto dall'art 69 cod proc pen, adempie l'Obbligo della motivazione il giudice che pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di equivalenza o di prevalenza con altre circostanze dimostrando, cosi, che il rilievo di dette circostanze e decisivo. (V 111220, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)