Sez. L, Sentenza n. 6901 del 26/05/2000 (Rv. 536913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Estensione della tutela reale per patto individuale o collettivo - Rilevanza - Limiti - Interpretazione del patto da parte del giudice di merito - Necessità - Fattispecie relativa al contratto collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
La cosiddetta tutela reale, prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, può essere pattiziamente estesa al di fuori dei limiti legali soggettivi e oggettivi, ma ciò può avvenire solo a condizione che una tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto dedotto in giudizio, la cui interpretazione non può che appartenere al giudice di merito (nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., in relazione al contratto collettivo per i dirigenti dei consorzi di bonifica, aveva ritenuto che la tipizzazione di alcune ipotesi di risoluzione del rapporto - mediante estensione ai dirigenti delle disposizioni concernenti gli impiegati di grado immediatamente inferiore - comportasse l'applicabilità ai dirigenti delle sole conseguenze risarcitorie del licenziamento ma non anche del regime legale di stabilità reale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)