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Sez. L, Sentenza n. 2413 del 26/03/1990 (Rv. 466142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - APPLICABILITÀ DELLA TUTELA - DIPENDENTI DA DATORE DI LAVORO NON IMPRENDITORE - ESCLUSIONE - LIMITI - ESTENSIONE DELLA TUTELA REALE PER PATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - APPLICABILITÀ DELLA TUTELA - DIPENDENTI DA DATORE DI LAVORO NON IMPRENDITORE - ESCLUSIONE - LIMITI - ESTENSIONE DELLA TUTELA REALE PER PATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO - RILEVANZA.*

La cosiddetta tutela reale contro i licenziamenti individuali, quale prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, benché non si applichi ai lavoratori dipendenti da datore di lavoro non imprenditore (ai sensi dell'art. 35 della stessa legge) è, tuttavia, pattiziamente estesa ai medesimi, ove ciò risulti all'esito della interpretazione - demandata al giudice di merito - della disciplina contrattuale, individuale o collettiva, del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. (V 3791/88, mass n 459025; (V 1314/82, mass n 419437).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)