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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25222 del 14/12/2010 (Rv. 614877 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Contrarietà a norme imperative - Contratto - Nullità cosiddetta virtuale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614877-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi. (Nella specie, relativa a domanda di declaratoria di nullità del contratto di vendita di un immobile cui l'istante deduceva di essere stato costretto dall'acquirente con minaccia e pressione usuraria, la S.C., nel confermare la sentenza di rigetto dei giudici di merito, ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 cod. civ. ed indicato come parametri normativi di riferimento gli artt. 1434 e 1435 cod. civ., cui pure la corte territoriale aveva fatto ricorso, rilevando che la relativa azione non era stata proposta entro il termine prescrizionale di cinque anni nè tale statuizione era stata specificamente impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)