Sez. 3, Sentenza n. 5372 del 05/04/2003 (Rv. 561925 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contrarietà a norme imperative - Contratto - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l'art. 1418 cod. civ. fa salvo il caso in cui "la legge disponga diversamente". Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità (es., annullabilità) sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, quali la decadenza da benefici fiscali e creditizi (es., art. 28 legge n. 590 del 1965).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)