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Sez. 1, Sentenza n. 259 del 12/01/2010 (Rv. 611780 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE | Convocazione su delibera del consiglio di amministrazione - Mancata convocazione di un componente - Legittimazione del medesimo ad impugnare la deliberazione consiliare - Sussistenza - Legittimazione ad impugnare anche la successiva deliberazione assembleare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611780-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE

Nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea di una società di capitali sia stata assunta all'esito di una riunione, alla quale un suo componente non sia stato convocato, il medesimo può impugnare la deliberazione consiliare per la mancata convocazione nei suoi confronti, ma, in mancanza di tale impugnazione, la deliberazione assunta dall'assemblea in seguito convocata non può essere impugnata dall'amministratore che deduca il vizio di convocazione, in quanto egli è privo di legittimazione attiva al riguardo, posto che il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dall'art. 2377, secondo comma, cod. civ., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati, salvo che il consigliere di amministrazione sia stato immediatamente leso in un suo diritto dalla deliberazione stessa. (Fattispecie anteriore al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)