Sez. 1, Sentenza n. 8992 del 05/06/2003 (Rv. 563932 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE | Società retta da consiglio di amministrazione - Legittimazione del consiglio - Sussistenza - Legittimazione dei singoli amministratori - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE
Il potere, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dal secondo comma dell'art. 2377 cod. civ., d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito agli "amministratori" per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)