Sez. U, Sentenza n. 6041 del 15/10/1983 (Rv. 430848 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PRONUNCIA DELLA SUDDETTA SEZIONE SU QUESTIONE DI DIRITTO SOTTRATTA ALLA PROPRIA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - IMPROPONIBILITÀ - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - DECLARATORIA - OBBLIGATORIETÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PRONUNCIA DELLA SUDDETTA SEZIONE SU QUESTIONE DI DIRITTO SOTTRATTA ALLA PROPRIA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - IMPROPONIBILITÀ - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - DECLARATORIA - OBBLIGATORIETÀ.*
In tema d'imposte indirette sui trasferimenti, nel vigore del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, la proponibilità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso le pronunce della Sezione di valutazione della commissione provinciale, ai sensi del terzo comma dell'art. 29 di tale decreto, è circoscritta ai casi del grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero della Mancanza ed insufficienza di calcolo. Pertanto, il vizio della pronuncia di detta commissione provinciale, consistente nell'aver statuito su questione di diritto sottratta alla propria Competenza, può essere dedotto in Sede d'impugnazione della pronuncia stessa a mezzo di ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, ma non anche con l'esperimento di detta Azione, sulla quale il giudice ordinario, rilevando la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dalla citata norma, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. (V 900/77, mass n 384504; (V 621/76, mass n 379271).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)