Sez. 1, Sentenza n. 3832 del 16/03/2001 (Rv. 544834 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Procedura di irrogazione - Ritiro della patente all'atto dell'accertamento della violazione principale - Necessità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l'applicazione di detta sanzione accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 194, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 194, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)