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Sez. 1, Sentenza n. 11967 del 08/08/2003 (Rv. 565792 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione provvisoria disposta dal prefetto ex art. 223, comma secondo, cod. strada - Termine di adozione del provvedimento - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565792-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e con riguardo al provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma secondo, cod. strada, deve ritenersi che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione sia quello della ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione -, e, dall'altro, che la norma citata, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere della M.C.T.C., e previo accertamento della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)