Sez. 2, Sentenza n. 829 del 06/05/1965 (Rv. 311579 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - CONTRASTO CON PRECEDENTE ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - CONTRASTO CON PRECEDENTE ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
Non e configurabile un contrasto di giudicato tra un'ordinanza, anche se non revocata, e la sentenza, dato che le ordinanze - le quali, per il disposto del quarto comma dell'art. 279 cod.proc.civ.' non possono mai pregiudicare la decisione della causa - non determinano preclusione all'interno del processo, cosi come non possono dar luogo a cosa giudicata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)