Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 08/05/2014 (Rv. 630868 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Integrazione della documentazione ipocatastale - Assegnazione di un termine ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ. - Condizioni - Verifica giudiziale della sussistenza di giusti motivi - Esclusione - Applicabilità della norma alla stregua della disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 del 2005.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare, l'assegnazione di un termine al creditore per integrare la documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, non è subordinata al preventivo vaglio di sussistenza dei "giusti motivi" da parte del giudice, non rilevando che il termine originario fosse decorso nella vigenza della disciplina preesistente (la quale non distingueva l'ipotesi dell'incompletezza della documentazione da quella dell'omesso deposito), in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 cit., le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 n. 6 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)