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Sez. 3, Sentenza n. 14812 del 04/09/2012 (Rv. 623606 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Decreto di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione - Appellabilità - Necessità - Applicabilità alle ipotesi di estinzione del processo per omesso deposito della documentazione a corredo dell'istanza di vendita - Necessità.
Stato
decisa il 2012-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623606-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. (e cioè il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione), a nulla rilevando la causa dell'estinzione. La suddetta procedura è pertanto applicabile anche nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo per omesso deposito nei termini della documentazione da allegare all'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 567, comma secondo, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)