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Sez. 5, Sentenza n. 5066 del 02/03/2011 (Rv. 616978 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento in società di azioni rappresentative della totalità o maggioranza del capitale - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità - Contrasto con l'art. 7 della direttiva CEE n. 69/335 e succ. mod. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616978-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'operazione di conferimento delle azioni rappresentative di tutto il capitale di una società per azioni o di una parte maggioritaria (oltre il 75%) di esso deve essere assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), senza che sia di ostacolo ad essa l'applicazione delle norme comunitarie, in quanto la fattispecie - anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1991 in causa C - 164/90 - non rientra fra quelle esentate dall'imposta ai sensi dall'art. 7 n. 1 lett. b) della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata dalle direttive n. 73/79/CEE, n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE), non trattandosi di conferimento di ramo d'azienda o della totalità del patrimonio di una società, ma in quella regolata dall'art. 7, n. 1, lett. b) - bis, che conferisce agli Stati membri la facoltà di riduzione dell'imposta, opzione quest'ultima non esercitata dallo Stato italiano.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 79, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)